16 giugno, Palio degli Zoccoli: provvedimenti per vetro e lattine in centro città, limitazioni alla vendita
Pubblicato il 10 giugno 2024
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In vista dell’atteso Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica che avrà luogo domenica 16 giugno 2024, considerata la previsione di un consistente afflusso di persone, l’Amministrazione comunale ha previsto alcune limitazioni alla vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine di allumino nell’area del centro storico.
Nello specifico il provvedimento prevede:
Il giorno 16 giugno 2024 dalle ore 16 fino al termine del programma della XXXIV Edizione del PALIO Degli ZOCCOLI, indicativamente alle ore 21, nelle seguenti aree del centro cittadino:
• AREA CENTRALE: delimitata dalle vie: Lampugnani, Piazza Cavour, via San Pietro, via Gramsci, Corso Italia (nel tratto compreso tra le vie Gramsci e Matteotti), via Matteotti (nel tratto compreso tra Corso Italia e via Trezzi), via Trezzi, via Verdi, via Bengasi, via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Bengasi e Piazza Conciliazione), piazza Conciliazione, via Pozzo Antico (nel tratto compreso tra piazza Conciliazione e via Olmetto), via Olmetto (nel tratto compreso tra via Pozzo Antico e via Pio XI), via Pio XI:
1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita localizzate nell’area centrale;
2) Il divieto di vendita per l’asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo) localizzate nell’area centrale;
3) Il divieto di introduzione e consumo, sulle aree pubbliche di cui sopra di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande e salvo il consumo sul posto nelle immediate vicinanze degli stand adibiti al servizio “street food”, rigorosamente in contenitori diversi dal vetro e lattine in alluminio e simili.
Multe fino a 500 euro. In caso di trasgressione, si prevede una sanzione amministrativa a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi da 83 euro a 500 euro (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).