IMU 2019 - Imposta Municipale propria

Ultima modifica 5 luglio 2019

IMU 2019 - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è un tributo comunale destinato a finanziare le spese correnti.

E' disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale, con delibera  n. 20 del 03.04.2014 e modificato con successivi atti.

CHI DEVE PAGARE L'IMU

L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.

Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU
L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Attenzione: Ai fini IMU per usufruire delle "agevolazioni per abitazione principale", occorre avervi stabilito la residenza e la dimora.

ALIQUOTE
Le aliquote per il 2019, comprensive delle maggiorazioni, sono quelle approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.01.2019  :

Tipologia imponibile

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9

 0,40%

(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse e C/7 (tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di un' unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo)___________________________________

Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98 ______________________________________

 0,40%

Aree edificabili ______________________________________

 0,98%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati __________________________________________

 

  esenti

Immobili classificati nella categoria catastale D5 - istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)

 1,04%

Immobili classificati nella categoria catastale D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

Altri immobili ______________________________________

 0,98%

QUANDO SI PAGA
L'acconto si paga dal 1° al 17 giugno 2019 (il 16 cade di domenica)
Il saldo si paga dal 1° al 16 dicembre 2019
In un'unica soluzione dal 1° al 17 giugno 2019.

COME SI PAGA

L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.

L'IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24 , in banca, in posta, presso gli sportelli di Equitalia SpA in Via Garibaldi n. 122 o con il servizio di home banking. Per gli immobili classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare  la quota riservata al Comune (0,22%) e la quota riservata allo Stato (0,76%). Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo: 

L' abitazione principale e pertinenze: quota Comune codice 3912, quota Stato nessuna;
altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna.

Il codice ente identificativo del Comune di Desio da inserire nel modello F24 è invece D286.

COME SI CALCOLA 

L'IMU si calcola sulla rendita catastale dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.

Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.):
Le rendite catastali devono essere moltiplicate per un numero fissato dalla legge  per  calcolare la base imponibile.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.

Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Categorie catastali e moltiplicatore
 Cat. A (da 1 a 9) abitazioni:   160
 Cat. A/10 uffici: 80
 Cat. B uffici pubblici, caserme: 140
 Cat. C/1 negozi: 55
 Cat. C/2 cantine, sottotetti, depositi: 160 
 Cat. C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani: 140
 Cat. C/6 box : 160
 Cat. C/7 tettoie : 160
 Cat. D capannoni, cinema, teatri, alberghi: 65 

 Cat. D/5 banche: 80

Formula per calcolare l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).

Esempio di calcolo dell'IMU di una seconda casa con una rendita catastale di € 410,00
Formula: 410,00 x 1,05 x 160 x 9,8/1000 (aliquota del Comune di Desio) = € 675,02  (N.B. questo importo deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'appartamento).
Se l'imposta complessiva annuale da corrispondere è inferiore a € 10,00 non si paga nulla e non occorre presentare il modello F24.
I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Calcolo della base imponibile per le aree edificabili

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.  
I valori minimi di riferimento  sono definiti annualmente dal Comune con apposita delibera.

Per l'anno 2019 i valori sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale  n. 235 del 27.11.2018

Cliccare per il calcolo dell'IMU  

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E' l'unità immobiliare in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica.

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA
E' l'unità immobiliare, al servizio dell'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale". 
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l'unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l'abitazione principale.

RIDUZIONI
La base imponibile dell'IMU è  ridotta del 50%:
.  per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
  Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.  
  L'inagibilità e/o l'inabitabilità devono essere accertati con perizia redatta da un tecnico abilitato a carico del contribuente; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR
  28.12.2000 n. 445 attestante il possesso della perizia.
  Il fac-simile di dichiarazione è disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito web del Comune   www.comune.desio.mb.it
.  per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
.  per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che lo utilizzano come abitazione principale.
Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:
1.  il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;
2.  il comodante, colui che concede, deve possedere un solo immobile (*) in Italia, oppure possedere solo due immobili a Desio: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;
(*) Per immobile deve intendersi quello destinato ad uso abitativo, pertanto il possesso di un altro   immobile che non sia destinato ad uso abitativo non impedisce il riconoscimento    dell'agevolazione (ad es. negozio, terreno, etc.).
3.  il comodante deve risiedere anagraficamente nonchè dimorare abitualmente in Desio;
4.  il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza;
5.  l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
6.  il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
     La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre le marche da bollo.
     La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto.
     L'agevolazione ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato;

Per maggiori informazioni si veda la Risoluzione n. 1/DF/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze http://www.finanze.gov.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/Risoluzione-n.-1-DF-del-17-febbraio-2016/

AGEVOLAZIONI
E' prevista una aliquota agevolata per i fabbricati di tipo abitativo, e relative pertinenze nel limite di una unità per la cat. C/2-C/6 e C/7, concessi in locazione con contratto di tipo concordato a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98.
L'aliquota per l'anno 2019 è pari allo 0,40%.
Per poter beneficiare dell'agevolazione, il proprietario dell'immobile deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi, dal 01/01 al 31/12 del primo anno di riferimento con allegato il contratto a canone concordato stipulato in applicazione dell' "Accordo locale per la Città di Desio"  se non già depositato agli atti di altro ufficio Comunale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni.
Per detti fabbricati il pagamento dell'IMU è dovuto nella misura ridotta al 75% .

RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile pagare l'IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso , pagando un minimo di sanzioni e di interessi.

DICHIARAZIONE IMU (*)
Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2018, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30.06.2019. Per conoscere la casistica e per ulteriori approfondimenti si veda Dichiarazione IMU - Istruzioni IMU.
Casi particolari di dichiarazione IMU:
Il modello di dichiarazione per i beni merce, relativo all'anno 2018, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro il 30/06/2019.
Gli Enti non commerciali devono presentare, entro il 30/06/2019 a pena di decadenza, la dichiarazione relativa all'anno 2018, esclusivamente per via telematica, con il modello "Imu Tasi Enc", approvato dall'art. 5, comma 2, del D.M. 26/06/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 719 della legge n. 147 del 2013.

(*) ATTENZIONE NOVITA'
Con il D.L. n. 34 del 30.04.2019 (legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58), il termine di presentazione è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre.

INFORMAZIONI
Ufficio Tributi -  Palazzo Comunale -  Ingresso A, 3^ Piano 
Tel. 0362 392302 - 392272 -392212   -  Fax 0362 392221  -  e-mail: tributi@comune.desio.mb.it
Mattina:  da lunedì a venerdì: ore 8,30 - 12,30  Pomeriggio: martedì e giovedì: ore 15.30 - ore 17.30

MODULISTICA

DOCUMENTAZIONE

Regolamento IUC

Delibera n. 20 del 03.04.2014

Delibera n. 235 del 27.11.2018

Valori minimi di riferimento aree edificabili anno 2019