Elezioni Regionali 2023

Ultima modifica 9 marzo 2023

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I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI

 


Quando si vota? 

    • Domenica 12 febbraio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 23.00
    • Lunedì 13 febbraio 2023 dalle ore 07.00 alle ore 15.00

Lo scrutinio avverrà subito dopo la chiusura della votazione.

 

APERTURA STRAORDINARIA UFFICIO ELETTORALE

Da venerdì 10 a lunedì 13 febbraio 2023, l’Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari:

    • venerdì 10 e sabato 11 dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (sabato comunque fino al termine della chiusura delle operazioni di autentica delle schede)
    • domenica 12 dalle ore 07.00 alle ore 23.00
    • lunedì 13 dalle ore 07.00 alle ore 15.00

Ingresso da SpazioComune, Corso Italia.

Nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica si prega di NON contattare l'Ufficio a mezzo PEC, ma di scrivere alla mail anagrafe@comune.desio.mb.it

Si ricorda che il duplicato della tessera elettorale (in caso di termine degli spazi o smarrimento della vecchia tessera) può essere richiesto direttamente al seggio il giorno del voto.

 

I CANDIDATI

OK Manifesto candidati-1

 

FAC-SIMILE SCHEDA DI VOTO

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CHE COSA SERVE PER VOTARE

L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera, l'ha smarrita o ha esaurito gli spazi disponibili può richiedere il duplicato direttamente presso il seggio elettorale

Gli ultraottantenni, per il tramite di un loro parente, potranno richiedere la consegna del duplicato della tessera elettorale direttamente al proprio domicilio, inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.desio.mb.it oppure telefonando al numero 0362.392.225-229 (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00; il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00).

Per approfondimenti

 

COME SI VOTA

L’espressione del voto al candidato Presidente ed al Consiglio regionale avviene su un’unica scheda di colore VERDE.

L’elettore può votare:

a)  solo per il candidato Presidente;
b) per il candidato Presidente e per una delle liste collegate;
c) per il candidato Presidente e per una delle altre liste a lui non collegate (voto disgiunto);
d) votare solo per una lista ed in tal caso il voto si estende al candidato Presidente.

Qui ulteriori info sulle modalità di voto

 

TESSERE ELETTORALI

Il Comune di Desio ha istituito il servizio di rilascio dei duplicati delle tessere elettorali direttamente al seggio di votazione.

TESSERE ELETTORALI. La tessera elettorale è il documento che permette l'esercizio del diritto di voto se presentato ai seggi unitamente a un valido documento di identità.
Oltre ai dati anagrafici dell'elettore contiene: indicazioni su sezione elettorale di appartenenza, sede dove recarsi a votare, 18 spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente del seggio elettorale.
La tessera elettorale è gratuita e permanente. È valida fino all'esaurimento dei 18 spazi disponibili e deve essere usata in occasione di ogni elezione o referendum. 

Come e quando chiedere un duplicato della tessera elettorale. I casi in cui viene rilasciato il duplicato:

• smarrimento
• furto
• esaurimento degli spazi per la certificazione dell'esercizio di voto

PER GLI ULTRAOTTANTENNI. Nel caso in cui a richiedere il duplicato sia una persona ultraottantenne, è stato istituito il servizio di recapito del documento di voto direttamente presso l'abitazione, previa semplice richiesta (anche da parte di figli o parenti) da inviarsi tramite e-mail all’indirizzo: anagrafe@comune.desio.mb.it, oppure telefonando al numero 0362392229 – 225 – 222. 

PER CHI HA CAMBIATO INDIRIZZO. Per coloro che hanno fatto un cambio di indirizzo:

• se il cambio è avvenuto entro il giorno 27.12.2022, il tagliando da apporre sulla tessera elettorale verrà recapitato direttamente presso la nuova abitazione; qualora non si riceva il tagliandino, si potrà sempre chiederlo al seggio il giorno delle elezioni.

Si ricorda di conservare con cura la propria tessera elettorale.

CAMBIO DI RESIDENZA 

Possono votare a Desio tutti gli elettori che hanno effettuato la loro dichiarazione anagrafica di cambio di residenza entro il 27 dicembre 2022 . Se la dichiarazione è stata effettuata dopo tale data, resta confermata la loro iscrizione alle liste elettorali del comune di provenienza. 

UBICAZIONE SEGGI 

Alle sezioni numero 15 e 26 sono istituiti seggi speciali per la raccolta dei voti degli elettori degenti nei luoghi di cura

Le persone portatrici di disabilità fisiche possono votare presso le sezioni numero 2 (Scuole Prati, via Carcano 98) e 27 (Scuole via Tolstoj). 

Ubicazione seggi

 

VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO 

Gli elettori italiani iscritti aire possono esercitare il proprio diritto di voto esclusivamente nel Comune di iscrizione Aire. Non è prevista nessuna forma di voto all’estero. I Comuni hanno l’obbligo di spedire, entro lunedì 18 gennaio 2023, agli elettori Aire iscritti nelle liste, le cartoline – avviso con le indicazioni di voto.
 

VOTO DOMICILIARE

Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico, che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.

Per poter accedere al voto domiciliare deve essere presentata richiesta in carta libera nel periodo intercorrente tra il 3 e il 23 gennaio 2023 al Sindaco del Comune (il termine comunque non è perentorio, e le richieste possono pervenire anche in una data successiva, ma devono comunque includere tutta la documentazione prevista), allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’AUSL – Servizio di Medicina Legale / Igiene Pubblica (qui gli orari). 

Il certificato, insieme a una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso, dovrà essere inviato al Comune di residenza a mezzo mail all’indirizzo protocollo@comune.desio.mb.it o pec protocollo.comune.desio@legalmail.it

Per informazioni, telefonare ai numeri 0362.392.225/229.

 

VOTO ASSISTITO

Il diritto di voto assistito è la possibilità di esercitare il proprio voto con l’assistenza di un altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in mancanza, scelto come accompagnatore.
L’accompagnatore designato può essere iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.

Si può usufruire del voto assistito se si è:
    • ciechi;
    • amputati delle mani;
    • affetti da paralisi;
    • con altri gravi impedimenti fisici.

Non possono usufruire del voto assistito gli elettori con handicap solo mentali, neanche se l’accompagnatore è un familiare.

Per poter usufruire del voto assistito occorre

a) il certificato medico rilasciato dall’AUSL, Servizio di Medicina Legale e Igene Pubblica per poter esprimere il proprio voto con un accompagnatore. 
b) il Comune deve apporre sulla Tessera Elettorale un timbro che da diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore. A tal fine gli interessati, devono presentarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Desio, consegnando, oltre alla Tessera Elettorale, il certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale e Igiene pubblica dichiarante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto (l’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentito per le infermità che non influiscono su tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore). Per gli elettori non vedenti: libretto nominativo di pensione nel quale sia indicata la categoria "ciechi civili" ed il numero attestante la cecità assoluta (numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
La richiesta all’Ufficio elettorale del Comune può essere presentata direttamente dall’interessato o anche da una terza persona, anche non parente, in possesso di un documento di identità valido. L’Ufficio Elettorale applicherà sulla Tessera, nella parte interna sinistra, a fianco dello spazio per i timbri del seggio elettorale, l’apposito timbro “AVD" con la firma del funzionario incaricato. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E APERTURE STRAORDINARIE UFFICIO ELETTORALE

Nei giorni di venerdì 13 (dalle ore 8.00 alle 20.00) e sabato 14 gennaio 2023 (dalle ore 8.00 alle 12.00) si svolge la presentazione delle liste circoscrizionali / provinciali dei candidati al consiglio regionale e dei candidati a Presidente della Regione rispettivamente all’Ufficio centrale circoscrizionale e all’ufficio centrale regionale.

Da mercoledì 11 a sabato 14 gennaio 2023, allo scopo di garantire il rilascio (massimo entro 24 h dalla richiesta) delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste, l’Ufficio Elettorale osserverà i seguenti orari: 

    • mercoledì 11 e giovedì 12 dalle ore 8.30 alle ore 18.00
    • venerdì 13 dalle ore 8.00 alle ore 20.00
    • sabato 14 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Per entrare in Comune:

    • mercoledì, giovedì, venerdì mattina: utilizzare l’ingresso A, Piazza Giovanni Paolo II;
      
    • mercoledì, giovedì, venerdì, pomeriggio e sabato mattina: utilizzare l’ingresso 24 (porticina laterale in fianco a Ingresso A, piazza Giovanni Paolo II) telefonando ai numeri 0362392229/225;
      
    • nei giorni di venerdì pomeriggio, sabato e domenica: si prega di non contattare l'ufficio a mezzo posta elettronica certificata, ma a mezzo mail all’indirizzo anagrafe@comune.desio.mb.it

A questo link il manuale di istruzioni per la presentazione delle candidature.


      

LA PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale è regolata dalla legge n.212/1956 (propaganda mediante affissione), e dalla legge n.28/2000 (propaganda tramite mezzi d’informazione). 
Per propaganda mediante affissione si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori.
La propaganda elettorale fissa tramite manifesti è consentita unicamente negli appositi spazi predisposti dalla Giunta comunale (qui l'ubicazione delle postazioni).
Per le elezioni regionali viene assegnato uno spazio a ciascuna lista provinciale ammessa alla competizione elettorale nell’ordine derivante dal sorteggio effettuato dai competenti organi (qui la riparizione e l'assegnazione delle postazioni a ciascuna lista).

Da venerdì 13 gennaio 2023, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile. 
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore. 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 13 gennaio, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 

Diffusione di sondaggi demoscopici 

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 gennaio 2023, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto. 

Inizio del divieto di propaganda 

In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a lunedì 13 febbraio 2023, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. 

CRITERI E MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Modulo domanda di utilizzo di sala pubblica

Modulo domanda di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico

Modulo richiesta palco

Modulo richiesta pubblicità fonica

 

RAPPRESENTANTI DI LISTA

Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate entro giovedì 9 febbraio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.comune.desio@legalmail.it 

Le designazioni dei rappresentati di lista possono essere altresì presentate direttamente al seggio sabato 11 alle ore 16.00 oppure domenica 12 prima delle operazioni di voto entro le ore 7.00.

La designazione del rappresentate di lista è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista provinciale di candidati o della candidatura a Presidente della Regione oppure da una delle persone che i delegati stessi hanno autorizzato con dichiarazione autenticata da notaio.

Il rappresentato designato deve essere elettorale della Regione; la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art 14 della legge 53/1990.


DISCIPLINA DELLE SPESE ELETTORALI

La disciplina delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di consigliere regionale e di Presidente della Regione Lombardia è regolata, in assenza di una espressa normativa regionale, dall’art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ss.mm.ii. e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ss.mm.ii.
 
Tipologia delle spese elettorali 

Ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993, per spese elettorali si intendono quelle relative: 
       a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda; 
       b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri; 
       c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo; 
       d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste e delle candidature; 
       e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale. 

Sono, altresì, comprese tra le spese elettorali anche quelle relative ai locali per le sedi elettorali, ai viaggi e soggiorni, quelle telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi. Tali spese ed oneri sono tuttavia calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate (art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993). 

Limiti delle spese elettorali (art. 5, commi da 1 a 3, della legge n. 43/1995, ss.mm.ii)  
 
Per i candidati: 
L’importo massimo di spesa per ciascun candidato di una lista circoscrizionale è fissato in € 38.802,85, incrementato di una ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. 
Per i candidati alla carica di Presidente della Regione il limite per le spese della campagna elettorale è fissato in € 38.802,85. 
Nel caso di candidati in più liste circoscrizionali, le spese non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%. 
Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni e alla carica di Presidente della Regione le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l’importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste circoscrizionali aumentato del 30%. 
Ai fini dei suddetti limiti sono computate anche le spese per la propaganda elettorale riferibili ai singoli candidati – ad eccezione dei candidati alla carica di Presidente della Regione – sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, eventualmente imputabili pro quota. 

Per i partiti, i movimenti o le liste: 
Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa alle elezioni regionali, escluse quelle espressamente riferite ai candidati di lista, che sono computate nelle spese dei medesimi pro quota, non possono superare la somma risultante dall’importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione della Camera dei deputati nelle circoscrizioni nelle quali ha presentato proprie liste. 

Contributi per la campagna elettorale (art. 4, comma 1, L. 659/1981, ss.mm.ii.; art. 7,  L. 195/1974, come modificato dalla L. 3/2019)  

Possono versare contributi ai candidati, ai partiti, movimenti politici e liste le persone fisiche, gli enti, le associazioni e le società
I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall’organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. 
Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20% o di società controllate da queste ultime, di cooperative sociali e dei consorzi di cooperative sociali. 
Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20%, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società. 
Inoltre, ai partiti e movimenti politici e alle liste è vietato ricevere contributi da governi o enti pubblici di altri Stati e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero, non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E’, altresì, vietato alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o prive del diritto di voto di elargire contributi ai partiti e movimenti politici e alle liste provinciali (art. 1, comma 12, della legge n. 3/2019). 

Adempimenti dei candidati e dei partiti, movimenti o liste 

Il mandatario elettorale 

La legge dispone che, dal giorno successivo all’indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono effettuare la raccolta dei fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite del mandatario elettorale, il cui nominativo deve essere dichiarato per iscritto dal candidato al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte d’Appello di Milano.
Nel caso in cui la designazione sia depositata da persona diversa dal mandatario, deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del mandatario. 
È fatto divieto al candidato di designare più di un mandatario, il quale, a sua volta, non può assumere l’incarico per più candidati. 
Il mandatario ha l’obbligo di registrare analiticamente tutte le operazioni relative alla raccolta di fondi per la campagna elettorale, avvalendosi di un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche di un unico conto corrente postale, nell’intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato indicato nominativamente. 
L’obbligo della designazione del mandatario elettorale è escluso per quei candidati che, avvalendosi unicamente di denaro proprio, totalizzino una spesa inferiore ad € 2.582,28, fermo restando l’obbligo di rendicontazione della stessa. 
La modulistica relativa alla designazione del mandatario elettorale è disponibile al seguente indirizzo internet della Corte d’Appello di Milano: https://www.corteappello.milano.it/documentazione/D_79915.pdf

La dichiarazione delle spese e il rendiconto

Entro 3 mesi dalla proclamazione, i candidati devono sottoscrivere ed inviare (oltre che al Presidente del Consiglio regionale) al Collegio regionale di garanzia elettorale: 
    a) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»
NB: L’obbligo di tale dichiarazione riguarda anche quei candidati che per la propria campagna elettorale non hanno sostenuto spese e non hanno ricevuto alcun contributo;  
    b) le dichiarazioni relative ad erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto, per un importo che nell’anno superi € 3.000 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, i quali possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati (art. 4, comma 3, legge 659/1981, come modificato dalla legge n. 3/2019); 
    c) un rendiconto dei contributi e servizi ricevuti e delle spese sostenute che riporta analiticamente, attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche di importo o valore superiore a € 3.000, nonché i contributi e servizi di qualsiasi importo provenienti da soggetti diversi. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario al fine di certificarne la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate; 
    d) gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati; 
    e) l’indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati di sostegno, a titolo di liberalità, per ogni importo superiore a 500 euro l’anno (art. 5, comma 2 bis, del D.L. 149/2013, come modificato dalla legge n. 3/2019). 

Adempimenti dei partiti, movimenti o liste (art. 12, commi 1 e 4, legge n. 515/1993, ss.mm.ii). 

I rappresentanti dei partiti, movimenti o liste presenti nelle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione devono presentare alla Corte dei Conti, entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio regionale, il consuntivo, debitamente sottoscritto, relativo alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento. 
Copia del consuntivo deve, altresì, essere depositata presso il competente Ufficio centrale circoscrizionale che ne cura la pubblicità. 

Controllo delle spese elettorali 

Dei candidati (artt. 13 e 14, legge n. 515/1993, ss.mm.ii.): 

L’organo deputato alla verifica della documentazione delle spese elettorali dei candidati nonché all’applicabilità delle sanzioni nei casi di violazione degli obblighi posti a carico dei medesimi è il Collegio regionale di garanzia elettorale, il quale ha sede presso la Corte d’Appello di Milano ed  ha il compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti ricevuti dai candidati a norma dell’articolo 7, comma 6, della legge n. 515/1993. 
Entro il termine di 120 giorni dalle elezioni, ogni elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità della predetta documentazione che rimane liberamente consultabile presso gli uffici del Collegio. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora, nel termine di 180 giorni dalla ricezione, il Collegio non ne contesti la regolarità all’interessato. In caso contrario, quest’ultimo ha facoltà di presentare nei successivi 15 giorni memorie e documenti. 

Delle spese elettorali dei partiti, movimenti o liste (art 12, commi 2 e 3, legge n. 515/1993, ss.mm.ii.)

Presso la Corte dei Conti è istituito un apposito Collegio – composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio – al fine di effettuare i controlli sui consuntivi delle formazioni politiche relativi alle spese sostenute per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento nonché per l’applicazione delle eventuali sanzioni. 
I controlli devono essere effettuati entro 6 mesi dalla presentazione alla Corte dei Conti dei consuntivi – salvo che il predetto Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, in ogni caso non superiore ad altri 3 mesi – e concernono la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a sostegno delle medesime. 
In merito ai risultati dei controlli, la Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale. 

Sanzioni amministrative (art 15 legge n. 515/1993, ss.mm.ii)

Per i candidati:
 
In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione delle spese elettorali, il Collegio, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25.823 a € 103.291.
La norma prevede, inoltre, che la mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica (Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell’accertamento definitivo della violazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento)
In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio, esperita la procedura per la quale l’interessato ha facoltà di presentare memorie e documenti entro i 15 giorni successivi alla notifica delle contestazioni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646.
In caso di violazioni dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all’importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo. Inoltre, è previsto che il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all’applicazione della predetta sanzione, la decadenza dalla carica.
Per l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981, salvo quanto diversamente disposto. 

Per i partiti, movimenti o liste 

Il collegio della Corte dei conti applica le seguenti sanzioni: 
in caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.646 a € 516.457;
in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.165 a € 51.646;
in caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa, la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente il limite previsto. 

Per l’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981, salvo quanto diversamente disposto. 

Decreto assegnazione dei seggi
20-12-2022

Allegato formato pdf

Manifesto assegnazione seggi consigliere regionale
09-01-2023

Allegato formato pdf

Manifesto convocazione comizi elettorali
09-01-2023

Allegato formato pdf

Commissione nomina scrutatori
16-01-2023

Allegato formato pdf