IMU 2020 - Imposta Municipale Propria
SI RICORDA CHE:
- E' DOVUTO IL PAGAMENTO DELLA 2^ RATA IMU (SALDO) ENTRO IL 16.12.2020.
- CHI NON AVESSE EFFETTUATO IL PAGAMENTO DELLA 1^ RATA ENTRO IL 16.06.2020 PUO' FARLO ENTRO IL 16.12.2020 SENZA APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI.
- A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, CON DECRETO LEGGE E' STATA STABILITA PER ALCUNI SETTORI ED ATTIVITA' L'ESENZIONE DAL VERSAMENTO DELLA 2^ RATA IMU (vedi allegato).
La nuova IMU è stata introdotta per l'anno 2020 con la Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 commi da 739 a 783, che ha abolito anche la TASI.
La sua applicazione è' disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 28.05.2020.
CHI DEVE PAGARE L'IMU
L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU
L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni, aree fabbricabili e terreni.
ALIQUOTE
Le aliquote per il 2020 sono state approvate con atto di C.C. n. 19 del 28.05.2020 e atto di C.C. n. 37 del 22.10.2020.
Si precisa che le aliquote 2020 derivano dall'accorpamento delle aliquote Imu e Tasi in vigore nel 2019, sulla scorta di quanto previsto dalla legge n. 160/2019 in quanto dal 2020 la Tasi non è più dovuta.
QUANDO SI PAGA
dal 1° al 16 giugno 2020: ACCONTO (50% dell'imposta dovuta)
dal 1° al 16 dicembre 2020: SALDO dell'imposta dovuta per l'intero anno.
dal 1° al 16 giugno 2020: UNICA SOLUZIONE
PER IL SOLO ANNO 2020 E' PREVISTA LA DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER I VERSAMENTI IN ACCONTO EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEL 16 GIUGNO PURCHE' EFFETTUATI ENTRO LA SCADENZA PREVISTA PER IL SALDO (16 dicembre 2020). (delibera di G.C. n. 52 del 01.06.2020)
COME SI PAGA
L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.
L'IMU dovrà essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta, presso gli sportelli di Equitalia SpA in Via Garibaldi n. 122 o con il servizio di home banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune. Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
Nel modello F24 si dovranno indicare i seguenti codici tributo:
- L'abitazione principale e pertinenze: quota Comune codice 3912, quota Stato nessuna;
- altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
- immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
- aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna;
- terreni agricoli: quota Comune 3914, quota Stato nessuna;
- fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. beni merce): quota Comune 3939, quota Stato nessuna.
Il codice ente identificativo del Comune di Desio da inserire nel modello F24 è invece D286.
COME SI CALCOLA
L'IMU si calcola sulla rendita catastale dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.
Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.):
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto dal 1° gennaio dell'anno di imposizione e la si moltiplica per i relativi moltiplicatori.
Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
Categorie catastali e moltiplicatore
Cat. A (da 1 a 9) abitazioni: 160
Cat. A/10 uffici: 80
Cat. B uffici pubblici, caserme: 140
Cat. C/1 negozi: 55
Cat. C/2 cantine, sottotetti, depositi: 160
Cat. C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani: 140
Cat. C/6 box : 160
Cat. C/7 tettoie : 160
Cat. D capannoni, cinema, teatri, alberghi: 65
Cat. D/5 banche: 80
Formula per calcolare l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).
Esempio di calcolo dell'IMU di una seconda casa con una rendita catastale di € 410,00
Formula: 410,00 x 1,05 x 160 x 9,8/1000 (aliquota del Comune di Desio) = € 675,02 (N.B. questo importo deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'appartamento).
Se l'imposta complessiva annuale da corrispondere è inferiore a € 10,00 non si paga nulla e non occorre presentare il modello F24.
I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento sono definiti annualmente dal Comune con apposita delibera.
Per l'anno 2020 i valori sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale n. 216 del 26.11.2019
Cliccare per il calcolo dell'IMU
COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E' l'unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
COSA SI INTENDE PER PERTINENZA
E' l'unità immobiliare, al servizio dell'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo).
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale".
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l'unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l'abitazione principale.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.
RIDUZIONI
La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Il fac-simile di dichiarazione è disponibile presso l'Ufficio Tributi o sul sito web del Comune www.comune.desio.mb.it
. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.
Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:
1. il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;
2. il comodante, colui che concede, deve possedere una sola abitazione in Italia, oppure possedere solo due immobili a Desio: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;
3. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Desio;
4. il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza;
5. l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
6. il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate.
La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre le marche da bollo.
La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla stipula del contratto.
L'agevolazione ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato;
AGEVOLAZIONI
E' prevista una aliquota agevolata per i fabbricati di tipo abitativo, e relative pertinenze nel limite di una unità per la cat. C/2-C/6 e C/7, concessi in locazione con contratto di tipo concordato a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98.
L'aliquota per l'anno 2020 è pari allo 0,40%.
Per poter beneficiare dell'agevolazione, il proprietario dell'immobile deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi, dal 01/01 al 31/12 del primo anno di riferimento con allegato il contratto a canone concordato stipulato in applicazione dell' "Accordo locale per la Città di Desio" se non già depositato agli atti di altro ufficio Comunale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni.
Per detti fabbricati il pagamento dell'IMU è dovuto nella misura ridotta al 75% .
RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile pagare l'IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.
DICHIARAZIONE IMU
Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2019, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30.06.2020. Per conoscere la casistica e per ulteriori approfondimenti si veda Dichiarazione IMU - Istruzioni IMU.
INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Palazzo Comunale - Ingresso A, 3^ Piano
Tel. 0362392302 - 0362392272 - 0362392212 - Fax 0362392221
e-mail: tributi@comune.desio.mb.it
MODULISTICA
DOCUMENTAZIONE