TASI 2019
Ultima modifica 19 aprile 2019
TASI 2019
La TASI è una tassa diretta a coprire i costi dei servizi indivisibili del Comune, come per esempio l'illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e del verde pubblico, la polizia municipale, le attività culturali e ricreative, etc.
La TASI è disciplinata dal Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 20 del 03.04.2014 e modificato con successivi atti.
Con Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) è stato abolito il pagamento della Tasi sull'abitazione principale e pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
La suddetta legge ha assimilato anche all'abitazione principale gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, gli alloggi sociali e le unità non locate dei dipendenti delle Forze armate.
QUALI SOGGETTI INTERESSA
La TASI deve essere pagata al Comune da chiunque possieda o occupi locali, a qualsiasi titolo, (quindi dal proprietario, usufruttuario, dal titolare di altri diritti reali, dall'occupante a titolo di locazione o comodato).
Il Comune di Desio ha deciso di limitare la TASI solo ai seguenti soggetti:
- proprietari delle abitazione principali (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- proprietari delle aree edificabili
- proprietari di immobili destinati alla vendita (c.d immobili merce delle imprese costruttrici)
Attenzione: in caso di più possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
QUALI IMMOBILI RIGUARDA
La TASI nel Comune di Desio si applica sull'abitazione principale e sulle pertinenze (nella misura massima di 1 unità per categoria catastale C/2 - C/6 - C/7) della stessa (classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9), sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e sulle aree edificabili.
E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani/disabili ricoverati in modo permanente in un istituto a condizione che la stessa non risulti locata.
ALIQUOTE
Le aliquote per la TASI sono quelle stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17.01.2019 :
Tipologia imponibile |
AliquotaTASI |
---|---|
Abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9............................................................(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito), C/6 (stalle, scuderie e rimesse e C/7 (tettoie chiuse ed aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) |
0,28% |
Immobili di tipo abitativo concessi in locazione con contratto di tipo concordato, a titolo di abitazione principale, ai sensi della Legge 431/98 ................................................................................... |
0 |
Aree edificabili ......................................................................... |
0,08% |
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati |
0,25% |
Altri immobili ........................................................................... |
0 |
Si ricorda che per gli immobili la cui aliquota TASI è pari allo 0 per cento, deve essere pagata l'IMU (Imposta Municipale Propria).
COME SI CALCOLA
La TASI, come l'IMU, si calcola sulla rendita catastale dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritto sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore utilizzato per l'IMU si calcola la base imponibile, sulla quale si applicano le aliquote. Pertanto la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU.
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione e la si moltiplica per i moltiplicatori.
Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore
Categorie catastali e moltiplicatore
Cat. A (da 1 a 9) abitazioni: 160
Cat. A/10 uffici: 80
Cat. B uffici pubblici, caserme: 140
Cat. C/1 negozi: 55
Cat. C/2 cantine, sottotetti, depositi: 160
Cat. C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani: 140
Cat. C/6 box : 160
Cat. C/7 tettoie : 160
Cat. D capannoni, cinema, teatri, alberghi: 65
Cat. D/5 banche: 80
Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento sono definiti annualmente dal Comune con apposita delibera.
Per l'anno 2019 i valori sono stati definiti con delibera di Giunta Comunale n. 235 del 27.11.2018 .
Per il calcolo della TASI , cliccare
I codici tributo della TASI, per il modello F24, sono:
3958 - Abitazione principale e relative pertinenze
3960 - Aree edificabili
3961 - Altri immobili
QUANDO SI PAGA
Le scadenze per il pagamento sono:
acconto entro il 17/06/2019 (il 16 cade di domenica)
saldo entro 16/12/2019
DICHIARAZIONI
Ai fini della TASI rimangono valide le stesse dichiarazioni presentate per l'ICI e per l'IMU.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile pagare la TASI dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso , pagando un minimo di sanzioni e di interessi.
INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Palazzo Comunale - Ingresso A, 3^ Piano
Tel. 0362 392302 - 392272 -392212 - Fax 0362 392221 - mail tributi@comune.desio.mb.it
Mattina: da lunedì a venerdì: ore 8,30 - 12,30 Pomeriggio: martedì e giovedì: ore 15.30 - ore 17.30