ELEZIONI 2021/Propaganda Elettorale
PROPAGANDA ELETTORALE
Le norme che regolano la propaganda elettorale per le elezioni politiche sono le seguenti: Legge 04 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche); Legge 22 febbraio 2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica).
Con Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la Legge 04 aprile 1956, n. 212 eliminando la propaganda elettorale indiretta e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.
Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono:
- dalla data di convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021)
- per il divieto per le Amministrazioni di svolgere attività di comunicazione,
- per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva, per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- dal 30° giorno antecedente le elezioni con la regolamentazione delle altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa)
Chiunque viola le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative.
La normativa sulla propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative dispone che "Su tutte le pubblicazioni di propaganda, a mezzo di scritti, stampa o foto stampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile" (art. 29, 3°c, L. 81/1993).
Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale