Elezioni Amministrative 2025

Ultimo aggiornamento: 24 gennaio 2025, 13:12

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PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN UN COMUNE CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI

Al fine di presentare una candidatura alla carica di sindaco e una lista di candidati alla carica di consigliere comunale occorre produrre alla Segreteria Generale del Comune, il 30° giorno (dalle ore 8.00 alle ore 20.00) o il 29° giorno (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) antecedente le elezioni una serie di documenti

I facsimili di tali documenti sono disponibili presso l’ufficio elettorale; per informazioni o appuntamenti chiamare i numeri 0362/392.229-225 o scrivere una e-mail all’indirizzo anagrafe@comune.desio.mb.it

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, deve essere sottoscritta (ai sensi dell’art 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 8 e s.m.) da un determinato numero di elettori del Comune, a seconda della relativa fascia di popolazione. Per quanto riguarda il Comune di Desio, ciascuna lista deve essere sottoscritta da non meno di 200 e da non più di 400 elettori del Comune. 

Le sottoscrizioni, apposte sul cd “atto principale” e sui cd “atti separati”, entrambi riportanti il contrassegno di lista e le generalità dei candidati, devono essere autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità di cui all’art 14 della legge 21 marzo 1990 n. 53.  

NB 1: i soggetti di cui al citato art. 14 sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono. 

Per ogni sottoscrittore della lista deve essere richiesto, presso l’ufficio elettorale, un certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune nel quale si presenta la lista.  

Il numero di candidati al consiglio comunale che deve essere inserito nella lista, per il Comune di Desio, non può essere inferiore a 16, né superiore a 24. Le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore a un terzo né superiore ai due terzi dei candidati

Per ogni candidato alla carica di sindaco e per ogni candidato alla carica di consigliere deve essere presentata la seguente documentazione

    • accettazione della candidatura alla carica di sindaco o di consigliere contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità;
    • certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della repubblica

NB 2: i cittadini dell’unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani

    • dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine; 
    • un attestato, in data non anteriore a 3 mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. Tale attestato può essere comunque sostituito da un’auto-dichiarazione del candidato ma la firma deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 della legge 50/1990. 

NB 3: i certificati di iscrizione nelle liste elettorali possono essere richiesti e acquisiti in formato cartaceo o in formato digitale.

In caso di certificati elettorali in formato digitale, devono essere richiesti tramite posta elettronica certificata e la richiesta può essere presentata o dal segretario/presidente/legale rappresentante del movimento o partito politico o da loro delegati (in questo caso occorre allegare anche la delega firmata digitalmente) con allegato un documento di identità del richiedente.  

Se il certificato elettorale rilasciato poi dal comune tramite pec, viene stampato su carta, occorre che

    • il soggetto che ne ha fatto richiesta o il suo delegato attesti la conformità della copia analogica all’originale digitale con dichiarazione autografa resa in calce alla medesima copia analogica del certificato; 
    • tale dichiarazione autografa venga autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 della legge n. 53/1990

NB 4: Verificare che le generalità dei candidati siano riportate con esattezza sui vari moduli per la presentazione della lista; le generalità che devono essere prese in considerazione sono quelle riportate sul “certificato d’iscrizione nelle liste elettorali”. 

In presenza di generalità discordanti tra la lista presentata e il certificato d’iscrizione nelle liste elettorali (nomi composti da più elementi, aggiunta del cognome del coniuge per le donne coniugate ecc.), il candidato dovrà autocertificare quelle che considera esatte; se il candidato è più conosciuto con un altro nome o con un diminutivo piuttosto che con il proprio nome è sufficiente, subito dopo il cognome e il nome, scrivere “detto”.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti e nei comuni con popolazione inferiore ma capoluogo di provincia, la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere anche l’indicazione di due delegati incaricati:

    • di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste; 
    • di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l’ufficio centrale; 
    • di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.

Per quanto riguarda il contrassegno, deve essere di forma circolare e deve essere presentato in triplice esemplare in formato cartaceo e/o in formato digitale. 
Qualora venga presentato in entrambi i formati, l’immagine dovrà essere perfettamente identica; qualora venga presentato in formato cartaceo si consiglia che il contrassegno sia riprodotto in fogli A4 nelle due dimensioni da 3 e 10 cm di diametro, in triplice copia. 
Infine, al fine di evitare inconvenienti nella riproduzione del contrassegno su schede e manifesti si suggerisce che il deposito (cartaceo o digitale) avvenga in quadricromia (CMKY) privi di colore Pantone e sprovvisti del profilo del colore. 
Vi è il divieto di depositare contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa (articoli 30 e 33 del testo unico n. 570/1960), simboli del Comune, denominazione e simboli di società, anche calcistiche e sportive, senza autorizzazione
Sono altresì tassativamente vietati i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento a ideologie autoritarie: per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili, nonché qualunque simbologia che richiami, anche indirettamente, tale ideologia. 

NB 5: le liste che si presentano con un contrassegno di un partito o gruppo politico rappresentato anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo, oltre alla restante documentazione, devono essere corredate da una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, riportante l’autorizzazione all’utilizzo del simbolo.

Unitamente alla lista dei candidati al consiglio comunale e al nominativo del candidato alla carica di sindaco deve essere presentato il programma amministrativo che sarà pubblicato all’albo pretorio on line del Comune


ADEMPIMENTI CONNESSI ALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 2019, N. 3 – PUBBLICAZIONE DEL CURRICULUM VITAE E DEL CERTIFICATO PENALE DEL CANDIDATO 

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni am­ministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, compreso il candidato sindaco, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale. 
L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione. Non è richiesto il consenso degli interessati. 
Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà. 
L’omessa pubblicazione dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n. 3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrative pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. 58
I suddetti documenti devono essere trasmessi con tempestività al Comune il quale , entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti.
A tal fine si chiede di inviare tali documenti privi di dati sensibili, di cui è impedita la pubblicazione, e privi di sottoscrizione (CV) 


SPESE E FINANZIAMENTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

La legge 10/11/93, n. 515 e la legge 23/02/95 n. 43 introducono la figura del “MANDATARIO ELETTORALE” e prescrivono che la raccolta dei fondi può essere effettuata ESCLUSIVAMENTE tramite tale soggetto. 
E’ obbligatoria la nomina del mandatario e l’apertura del conto corrente qualora si intenda raccogliere fondi, ricevere servizi o avvalendosi di denaro proprio che supera € 2.500,00.
L’obbligo di utilizzare il mandatario scatta dal giorno successivo all’indizione delle elezioni. E’ fatto divieto al MANDATARIO di assumere l’incarico per più di un candidato, è fatto, altresì,divieto al candidato di affidare l’incarico a più di un mandatario
Il candidato deve obbligatoriamente comunicare, tramite dichiarazione scritta, autenticata da un pubblico ufficiale, al COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE (presso la Corte di Appello) il nominativo del MANDATARIO entro IL TERMINE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE. 
Al termine delle elezioni, tutti i candidati, anche quelli non eletti, hanno l’obbligo di produrre la dichiarazione di rendiconto, anche se negativa.