ELEZIONI 2021/Rappresentanti di lista
Pubblicato il 23 settembre 2021 • Elezioni
RAPPRESENTANTI DI LISTA
La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria, ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata.
La designazione dei rappresentanti di lista, deve essere effettuata:
• con una dichiarazione scritta, redatta su carta libera, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990;
oppure
• con una dichiarazione inviata mediante posta elettronica certificata (PEC), firmata digitalmente da entrambi i delegati. In questo caso non è necessaria l’autenticazione di cui al predetto articolo 14 (norma di semplificazione del procedimento elettorale).
Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente.
La designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno di norma è effettuata anche per l’eventuale secondo turno di votazione.
Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici, che partecipano al ballottaggio, possono designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno.
Le designazioni devono essere comunque comunicate ai seguenti soggetti:
1) all'Ufficio elettorale del comune entro il giovedì precedente l’elezione, in formato cartaceo con le firme dei delegati autenticate o anche mediante posta elettronica certificata firmate digitalmente da entrambi i delegati.
2) direttamente al Presidente di seggio ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione ( inizio votazione alle ore 7.00).
La designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale può avvenire entro il giovedì precedente l’elezione come sopra descritto o entro l’inizio delle operazioni dell’Ufficio centrale in forma cartacea.
I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.
Il delegato di lista può designare se stesso quale rappresentante o anche un candidato.