In centro città: dal 30 settembre al 2 ottobre divieto di vendita e consumo di bevande in vetro e lattine su aree pubbliche
In occasione della Festa di Desio, il Sindaco Simone Gargiulo, a tutela del decoro e della sicurezza urbana, ha disposto il divieto di vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine dalle ore 16 di sabato 30 settembre sino alle 7 di lunedì 2 ottobre nel centro cittadino.
Il provvedimento è stato adottato “a tutela della cittadinanza, dei residenti e del decoro urbano, oltre che dell’ordine e della sicurezza pubblica, per evitare i comportamenti di irresponsabilità e intemperanza, che potrebbero manifestarsi nelle ore serali e notturne, determinando gravi danni all’incolumità fisica delle persone e e alla sicurezza del territorio comunale”. Ma non solo, ha anche l’obiettivo di prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi, di illegalità e di violenza, anche legati all'abuso di alcool.
Pertanto, i titolari o gestori di esercizi pubblici (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di vendere, in loco o per asporto, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattina di qualsiasi forma o dimensione. Il divieto non è valido per gli spazi regolarmente autorizzati, salvo il consumo sul posto o nei pressi dei Food Trucks o stand adibiti. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro.
L'ORDINANZA NELLO SPECIFICO
Nel centro cittadino, precisamente nelle vie: piazza Conciliazione, via Garibaldi (nel tratto compreso tra le vie Manzoni e Matteotti), Corso Italia (nel tratto compreso tra le vie Fratelli Cervi e Matteotti), via XXIV Maggio, via Conciliazione, via Portichetto, via Olmetto, via Mercato, via Pio XI, via Santa Maria, via Pozzo Antico (nel tratto compreso tra via Olmetto e piazza Conciliazione), via Matteotti (nel tratto compreso tra Corso Italia e via Monsignor Cattaneo) viene istituito:
1) Il divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
2) Il divieto di vendita per l’asporto di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, da parte di esercizi di somministrazione di bevande ed alimenti (bar, pub, pizzerie, ristoranti, wine bar, a titolo esemplificativo e non esaustivo);
3) Il divieto di introduzione e consumo, sulle aree pubbliche di cui sopra di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione e di bevande analcoliche in contenitori di vetro e lattine, con esclusione degli spazi per il consumo su area pubblica regolarmente autorizzati in capo alla attività di somministrazione di alimenti e bevande e salvo il consumo sul posto nelle immediate vicinanze degli stand adibiti al servizio “street food”, rigorosamente in contenitori diversi dal vetro e lattine in alluminio e simili.