IMU 2024 - Imposta Municipale Propria

Ultima modifica 11 giugno 2024

Calcolo IMU 2024

IMU 2024



La nuova IMU è stata introdotta dall'anno 2020 con la Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1 commi da 739 a 783.
La sua applicazione è' disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 18 del 28.05.2020.

CHI DEVE PAGARE L'IMU
L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L'IMU
L'IMU si applica sull'abitazione principale di lusso, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
L'IMU è dovuta inoltre per gli altri immobili: altri appartamenti, altri box, altre cantine, ecc., negozi, uffici, capannoni, aree fabbricabili e terreni.

 ALIQUOTE 

Le aliquote IMU confermate per l'anno 2024 sono le seguenti:

aliquote IMU 2023

QUANDO SI PAGA
entro lunedì 17 giugno 2024: ACCONTO oppure UNICA SOLUZIONE
entro lunedì 16 dicembre 2024: SALDO

COME SI PAGA
L'IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili: fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.) ed aree fabbricabili. Nel caso in cui il contribuente possieda immobili in più Comuni, deve effettuare distinti pagamenti per ciascun Comune.

L'IMU deve essere pagata mediante apposito modello F24, in banca, in posta, presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate Riscossioni (a Desio è in Via Garibaldi n. 122), o mediante home banking. Per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.) si dovrà pagare solo la quota riservata al Comune.

Nel modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:

  • abitazione principale e pertinenze: quota Comune codice 3912, quota Stato nessuna;
  • altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3918, quota Stato nessuna;
  • immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.): quota Comune codice 3930, quota Stato codice 3925;
  • aree fabbricabili: quota Comune codice 3916, quota Stato nessuna;
  • terreni agricoli: quota Comune 3914, quota Stato nessuna.

Il codice ente identificativo del Comune di Desio da inserire nel modello F24 è D286.

COME SI CALCOLA
L'IMU si calcola sulla rendita catastale dell'immobile, che è un valore stabilito dal Catasto e che si trova generalmente scritta sul rogito o su una visura catastale aggiornata. Dalla rendita catastale si calcola la base imponibile, sulla quale si applicheranno poi le aliquote.

Calcolo della base imponibile per i fabbricati (appartamenti, negozi, uffici, ecc.):
Per calcolare la base imponibile si aumenta del 5% (o si moltiplica per 1,05) la rendita catastale vigente in catasto e la si moltiplica per i relativi moltiplicatori.
Formula per calcolare la base imponibile: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

Categorie catastali e moltiplicatore
Cat. A (da 1 a 9) abitazioni: 160
Cat. A/10 uffici: 80
Cat. B uffici pubblici, caserme: 140
Cat. C/1 negozi: 55
Cat. C/2 cantine, sottotetti, depositi: 160
Cat. C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani: 140
Cat. C/6 box : 160
Cat. C/7 tettoie : 160
Cat. D (tranne D/5) capannoni, cinema, teatri, alberghi: 65
Cat. D/5 banche: 80

Formula per calcolare l'IMU: rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore x aliquota
(N.B. a questo importo devono essere applicate le detrazioni se previste e deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'immobile).
Per periodi di possesso inferiori all'anno, l'imposta si calcola in rapporto ai mesi in cui l'immobile è stato posseduto.

Esempio di calcolo dell'IMU per "altro immobile" con una rendita catastale di € 410,00
Formula: 410,00 x 1,05 x 160 x 10,6/1000 (aliquota del Comune di Desio) = € 730,13 (N.B. questo importo deve essere suddiviso in base alle percentuali di possesso dell'appartamento).

Se l'imposta annuale dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti a Desio è inferiore a € 10,00 non si paga nulla e non occorre presentare il modello F24.
I versamenti dell'imposta devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Calcolo della base imponibile per le aree edificabili
Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
I valori minimi di riferimento sono definiti annualmente dal Comune con apposita delibera.
Per l'anno 2024 i valori sono stati definiti con DELIBERA DI GIUNTA N. 220 DEL 14-11-2023 (v. RELAZIONE TECNICA AREE FABB 2024).

COSA SI INTENDE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
E' l'unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

COSA SI INTENDE PER PERTINENZA
E' l'unità immobiliare, al servizio dell'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate (quindi massimo 3 pertinenze, una per tipo). ATTENZIONE: se si hanno due cantine adibite a pertinenza, di cui una è accatastata con l'abitazione principale, su quella accatastata separatamente si paga l'IMU.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Pari a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale".
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l'unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l'abitazione principale.
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

RIDUZIONI
La base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Per inagibilità e inabitabilità si intende un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445 che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Tale riduzione può essere applicata solo in presenza dei seguenti requisiti:
1. il comodatario, colui a cui viene concesso l'immobile, deve essere un parente di primo grado del comodante, quindi l'immobile deve essere concesso ai genitori oppure ai figli;
2. il comodante, colui che concede, deve possedere una sola abitazione in Italia, oppure possedere solo due immobili a Desio: quello in cui risiede/dimora e quello dato in comodato;
3. il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente in Desio;
4. il comodatario deve adibire l'immobile dato in comodato come abitazione principale e quindi avervi la residenza (l'agevolazione sull'IMU ricorre dalla data di residenza);
5. l'immobile concesso in comodato non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
6. il contratto di comodato deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate (l'agevolazione sull'IMU ricorre dalla data di stipula del contratto di comodato regolarmente registrato). La registrazione del contratto di comodato d'uso gratuito ha un costo di 200,00 euro di imposta di registro oltre eventuali marche da bollo.

AGEVOLAZIONI
E' prevista un'aliquota agevolata per i fabbricati di tipo abitativo e relative pertinenze, nel limite di una unità per tipo nelle cat. C/2 - C/6 e C/7, concessi in locazione con contratto di tipo concordato ai sensi della Legge 431/98 a titolo di abitazione principale (l'inquilino deve quindi stabilirvi la residenza e la dimora abituale e l'agevolazione sull'IMU non decorre prima di tale data).
Per poter beneficiare dell'agevolazione, il proprietario dell'immobile deve presentare apposita ISTANZA al Servizio Tributi, dal 01/01 al 31/12 del primo anno di riferimento con allegato il contratto a canone concordato stipulato in applicazione dell' "Accordo locale per la Città di Desio" se non già depositato agli atti di altro ufficio Comunale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modifiche. L'aliquota per l'anno 2024 è pari allo 0,40%.
Si precisa che per detti fabbricati l'aliquota IMU viene ridotta al 75% per legge (art. 1, commi 53 e 54, L. n. 208/2015).

RAVVEDIMENTO OPEROSO
E' possibile pagare l'IMU dopo le scadenze, usufruendo del ravvedimento operoso, pagando un minimo di sanzioni e di interessi.

DICHIARAZIONE IMU
Deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (per il 2023 il termine di presentazione è il 30.06.2024). Per conoscere la casistica e per ulteriori approfondimenti si veda DICHIARAZIONE IMU 2024
In particolare gli Enti NON Commerciali che non lo avessero ancora fatto, per vedersi riconosciute le agevolazioni IMU eventualmente spettanti, devono presentare apposita DICHIARAZIONE IMU ENC 2024

CONTATTI PER INFORMAZIONI
Ufficio Tributi - Palazzo Comunale - Ingresso A, 3^ Piano
Tel. 0362392302 - 0362392272 - 0362392212
e-mail: tributi@comune.desio.mb.it
 

MODULISTICA
Modello F24
Codici tributo
"Accordo Locale canone concordato affitti - Città di Desio"
Dichiarazioni IMU 2024

ATTI E REGOLAMENTI
Regolamento IMU
Delibera n. 18 del 28.05.2020
Valori minimi di riferimento aree edificabili: RELAZIONE TECNICA AREE FABB 2024  e DELIBERA DI GIUNTA N. 220 DEL 14-11-2023 
Delibera n. 10 del 23.02.2023

 

Calcolo IMU 2024