Referendum abrogativi del 12 giugno 2022
Nella giornata di domenica 12 giugno 2022, dalle ore 7 alle ore 23, gli elettori saranno chiamati ad abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a:
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Incandidabilità dopo la condanna (scheda rossa)
il quesito chiede di abrogare il D.Lgs 31 dicembre 2012, n. 235 (legge Severino) che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi.
Approfondimento: La legge Severino prevede l’incandidabilità alle cariche di deputato, senatore e membro del Parlamento Europeo di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone), di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione (ad esempio corruzione, concussione, peculato) e di coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.
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Custodia cautelare durante le indagini (scheda arancione)
il quesito chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre le misure cautelari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo.
Approfondimento: Le misure cautelari sono dei provvedimenti limitativi della libertà dell’imputato, emessi generalmente nel periodo dell’istruzione preliminare e successivamente nel corso del processo. Vengono adottati dall’autorità giudiziaria sulla base di specifici presupposti: per scongiurare il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga, la possibilità che vengano compiuti delitti di mafia o gravi delitti con uso delle armi o delitti della stessa specie.
Il quesito interessa tutte le misure cautelari, sia coercitive (oltre la custodia in carcere e gli arresti domiciliari, anche l’obbligo o il divieto di soggiorno, l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa), che interdittive (divieto temporaneo di esercitare una professione o un’impresa, ovvero di esercitare pubbliche funzioni).
- Separazione delle “carriere” (scheda gialla)
il quesito chiede di mettere fine alla possibilità, oggi prevista per i magistrati durante la carriera, di passare dal ruolo di giudice (che appunto giudica in un procedimento) a quello di pubblico ministero (coordina le indagini e sostiene la parte accusatoria) e viceversa.
Approfondimento: attualmente i magistrati possono passare nel corso della loro vita professionale dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, ma con delle forti limitazioni e non più di quattro volte nell’intera carriera.
- Valutazione degli avvocati sui magistrati (scheda grigia)
il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità.
Approfondimento: La valutazione professionale dei magistrati è una competenza che la Costituzione assegna all’organo di autogoverno, che decide anche sulla base dei pareri formulati dal Consiglio Direttivo della Cassazione e dai Consigli giudiziari. Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione è un organismo formato sulla falsariga del Consiglio Superiore della magistratura. È composto da membri di diritto (il primo Presidente, il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio nazionale forense), da 8 magistrati eletti dai loro colleghi, nonché da 2 professori universitari e da un avvocato (membri laici). I consigli giudiziari sono organismi territoriali anch’essi formati sulla falsariga del consiglio superiore della magistratura. Essi sono composti da membri di diritto (il presidente della Corte d’appello, il procuratore generale e il presidente dell’ordine degli avvocati), da magistrati eletti dai loro colleghi e da membri laici, avvocati e un professore universitario, nominati con metodi vari e da un componente eletto dai Giudici di Pace. I Consigli formulano pareri su questioni che riguardano l’organizzazione e il funzionamento degli Uffici giudiziari, esercitano la vigilanza sulla condotta dei magistrati in servizio e formulano le pagelle relative all’avanzamento in carriera dei magistrati. Su queste ultime due competenze hanno voce oggi solo i componenti togati.
- Riforma Consiglio Superiore della Magistratura (scheda verde)
il quesito chiede che non ci sia più l’obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.
Approfondimento: il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è organo di amministrazione della giurisdizione e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati ordinari. Ha rilevanza costituzionale in quanto espressamente previsto dalla Costituzione che ne delinea la composizione (art. 104) e i compiti (art. 105, 106 e 107). È composto da:– il Presidente della Repubblica, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta, e lo presiede;– il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta; – il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che ne è membro di diritto, in ragione della funzione svolta. Gli altri componenti, il cui numero è stato fissato in ventiquattro dalla legge n. 44 del 2002, sono eletti per 2/3 da tutti i magistrati e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune. La carica elettiva ha la durata di quattro anni, con divieto di immediata rieleggibilità. Dei sedici componenti eletti dai magistrati (cc.dd. componenti togati), due sono scelti tra coloro che svolgono funzioni di legittimità presso la Corte di Cassazione, dieci tra i giudici di merito (presso le Corti di Appello o i Tribunali), quattro tra i pubblici ministeri (che operano nelle Procure Generali presso le Corti di Appello o le Procure della Repubblica presso i Tribunali). Gli otto componenti eletti dal Parlamento (cc.dd. componenti laici) sono scelti tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni.Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme di magistrati a sostegno della propria candidatura.
IL QUORUM
Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore.
CHI PUO’ VOTARE
Possono votare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune e che avranno compiuto il 18° anno di età il 12 giugno 2022.
I cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), possono votare all'estero.
Gli stessi hanno però facoltà di chiedere di votare a Desio, presso il seggio di appartenenza, esercitando apposita opzione entro e non oltre il 17.04.2022
Per farlo è necessario compilare apposita richiesta (scarica qui il modulo) e trasmetterla all'ufficio consolare territorialmente competente mediante consegna a mano o per invio postale.
In quest’ultimo caso l’elettore ha l’onere di accertarne la ricezione, da parte dell’Ufficio consolare, entro il termine prescritto.
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonchè ai familiari con loro conviventi (per i familiari la presenza all'estero pò essere anche inferiore ai 3 mesi) possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero.
L'opzione per il voto all'estero può essere espressa compilando un apposito modulo, da trasmette entro e non oltre il 32° giorno precedente il voto (entro l'11 maggio 2022), direttamente al Comune di Desio , tramite
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email (protocollo@comune.desio.mb.it),
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti.
VOTO DOMICILIARE
Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, o affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione delle consultazioni elettorali, possono avvalersi del voto domiciliare.
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta libera ed entro il 23 maggio 2022 al Sindaco del Comune (il termine comunque non è perentorio, e le richieste possono pervenire anche in una data successiva, ma devono comunque includere tutta la documentaizone prevista), allegando la certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario dell’ATS – Servizio di Medicina Legale / Igiene Pubblica (non appena disponibili saranno pubblicati i riferimenti).
Il certificato, insieme a una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso, dovrà essere inviato al Comune di residenza a mezzo mail a uno dei seguenti indirizzi:
Per qualsiasi informazione contattare il Servizio Elettorale al numero 0362392225
VOTO ASSISTITO
Il diritto di voto assistito è la possibilità di esercitare il proprio voto con l’assistenza di un altro elettore, appartenente alla propria famiglia oppure, in mancanza, scelto come accompagnatore.
L’accompagnatore designato può essere iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi Comune italiano.
Si può usufruire del voto assistito se si è:
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ciechi;
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amputati delle mani;
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affetti da paralisi;
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con altri gravi impedimenti fisici.
Non possono usufruire del voto assistito gli elettori con handicap solo mentali, neanche se l’accompagnatore è un familiare.
Per poter usufruire del voto assistito occorre:
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il certificato medico rilasciato dall’ATS, Servizio di Medicina Legale e Igene Pubblica per poter esprimere il proprio voto con un accompagnatore.
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il Comune deve apporre sulla Tessera Elettorale un timbro che da diritto di esprimere il proprio voto con un accompagnatore. A tal fine gli interessati, devono presentarsi presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Desio, consegnando, oltre alla Tessera Elettorale, il certificato rilasciato dal Servizio di Medicina Legale e Igiene pubblica dichiarante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto (l’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione al voto assistito non è consentito per le infermità che non influiscono su tali capacità ma che riguardano la sfera psichica dell’elettore). Per gli elettori non vedenti: libretto nominativo di pensione nel quale sia indicata la categoria "ciechi civili" ed il numero attestante la cecità assoluta (numeri di codice o fascia: 06, 07, 10, 11, 15, 18, 19).
La richiesta all’Ufficio elettorale del Comune può essere presentata direttamente dall’interessato o anche da una terza persona, anche non parente, in possesso di un documento di identità valido. L’Ufficio Elettorale applicherà sulla Tessera, nella parte interna sinistra, a fianco dello spazio per i timbri del seggio elettorale, l’apposito timbro “AVD" con la firma del funzionario incaricato.
COME SI VOTA
L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
Chi non ha la tessera o l'ha smarrita o ha terminato gli spazi per il timbro di certificazione del voto sulla tessera, può richiedere la stampa del duplicato, direttamente presso il seggio elettorale.
Gli ultraottantenni, per il tramite di un loro parente, potranno richiedere la consegna del duplicato della tessera elettorale direttamente al proprio domicilio, inviando una mail all’indirizzo anagrafe@comune.desio.mb.it o telefonando al numero 0362392225
Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:
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apporre un segno sul SI se desidera che la norma sottoposta a Referendum sia abrogata
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apporre un segno sul NO se desidera che la norma sottoposta a Referendum resti in vigore.
PROPAGANDA ELETTORALE
I partiti o i gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro lunedì 9 maggio 2022 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo (ingresso A, Piazza Giovanni Paolo II) o mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.desio.mb.it o posta elettronica certificata protocollo.comune.desio@legalmail.it.
Per informazioni telefonare al numero 0362392225
Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum (considerati questi ultimi come gruppo unico) spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.
Le domande prodotte dai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere
sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.
Le domande provenienti dal gruppo dei promotori dei referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega. Nessuna autenticazione è richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.
Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Da venerdì 13 maggio 2022, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogopubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Nel periodo di campagna elettorale, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata. Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla
preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
Diffusione di sondaggi demoscopici
In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
In occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell’art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.