Emergenza Coronavirus: tutti gli aggiornamenti su normativa e ordinanze
Pubblicato il 13 aprile 2021 • Emergenza
[NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO]
+++ Martedì 2 marzo 2021
Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID-19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il 1° marzo il presidente di Regione Lombardia ha firmato due nuove ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su specifiche aree del territorio lombardo. Le misure entrano in vigore dal 3 marzo con scadenza il 10 marzo compreso, salvo eventuali proroghe.
In particolare, l’Ordinanza regionale n. 711 stabilisce la fascia arancione ‘rafforzata’ per tutti i comuni della provincia di Como e per alcuni comuni delle province di Cremona, Mantova, Milano e Pavia. In tali comuni viene stabilita la sospensione della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole elementari, scuole medie, scuole secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali. Sono inoltre sospese anche le scuole dell’infanzia.
Inoltre, l’Ordinanza regionale n. 712 proroga fino al 10 marzo 2021 l’efficacia delle restrizioni previste per i comuni già in fascia arancione ‘rafforzata’ come indicati nell’Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021. In questi territori riprendono i servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).
Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
+++ Giovedì 25 febbraio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
In ragione del quadro epidemiologico e come ulteriore forma di prevenzione della diffusione del contagio, il 23 febbraio 2021 Regione Lombardia ha emesso la nuova Ordinanza n. 705, che prevede limitazioni relative a specifici territori.
A partire dalle ore 18.00 del 23 febbraio 2021 e fino al 2 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, si applicano le misure previste per le fasce arancioni (art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021), oltre alle ulteriori misure previste dall’Ordinanza n. 705, per i seguenti territori:
provincia di Brescia e comuni di Viadanica (BG), Predore (BG), Adrara San Martino (BG), Sarnico (BG), Villongo (BG), Castelli Calepio (BG), Credaro (BG) e Gandosso (BG), Soncino (CR).
Inoltre, il 24 febbraio 2021 Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 706 che estende fino al 3 marzo, salvo eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, l’efficacia dell’Ordinanza n. 701. Pertanto, ai comuni di Bollate (MI), Mede (PV) e Viggiù (VA) si applicano le misure previste per le fasce rosse (art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021), oltre alle ulteriori misure previste dalle Ordinanze regionali n. 701 e n. 706.
Con il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 è confermato, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome diverse fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
+++ Lunedì 1° febbraio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
Resta in vigore l'Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
+++ Lunedì 25 gennaio 2021
Ordinanza Ministero della Salute del 23 gennaio 2021: dal 24 gennaio la Regione Lombardia è stata collocata in area arancione
+++ Lunedì 18 gennaio 2021
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2021 (Allegati) contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in "zona rossa".
+++ Lunedì 11 gennaio 2021
Ordinanza Ministero della Salute del giorno 8 gennaio 2021: in vigore da domenica 10 gennaio 2021, colloca in area arancione cinque Regioni, tra cui la Lombardia.
Complessivamente, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente, a partire da lunedì 11 gennaio:
• area gialla: Abruzzo, Campania, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
• area arancione: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto
• area rossa: (nessuna Regione).
Restano in vigore le restrizioni previste dal decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1.
+++ Giovedì 7 gennaio 2021
Decreto Legge del 5 gennaio 2021 n. 1: nuovo provvedimento del governo che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Dal 7 al 15 gennaio 2021 stop spostamenti tra Regioni
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
- Weekend 9-10 gennaio in zona arancione con deroga "piccoli Comuni" confermata
Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, si applicano, su tutto il territorio nazionale, le misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
- Zona rossa, prevista "visita a casa” nel proprio Comune
Il testo prevede che dal 7 al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, sia possibile spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata del proprio Comune. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
- Scuole superiori in classe dall'11 gennaio
L’Attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per cento degli studenti, è prevista a partire dal prossimo 11 gennaio.
Qui tutte le disposizioni valide in Regione Lombardia sino al 15 gennaio 2021
+++ Lunedì 21 dicembre 2020
Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172 (Decreto Natale) - Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (GU n.313 del 18-12-2020)
Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo:
ZONA ROSSA 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 1,2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
• Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità
• Durante il periodo tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è inoltre consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata (amici, parenti e congiunti) ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi
• I figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio
• Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione
• Consentita l’attività sportiva all’aperto ma solo in forma individuale
• Chiusi: Negozi, Centri estetici, Bar e Ristoranti. Consentiti asporto (fino alle ore 22) e consegne a domicilio (senza restrizioni)
• Aperti: Supermercati, Beni alimentari e prima necessità, Farmacie e Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Parrucchieri, Barbieri
ZONA ARANCIONE 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
• Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune
• Si potrà uscire dal territorio dei piccoli comuni sotto i 5mila abitanti entro un raggio di 30 km, senza poter andare nei comuni capoluoghi di provincia
• Chiusi bar e ristoranti; consentito asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni
• Aperti negozi fino alle 21.
• La violazione delle disposizioni del decreto legge 18/12/2020 e di quelle del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e’ sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
+++ Lunedì 14 dicembre 2020
Il ministro della Salute ha firmato la nuova Ordinanza dell'11 dicembre 2020, che sarà in vigore dal 13 dicembre e che dispone l’area gialla per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la Regione Abruzzo.
+++ Venerdì 4 dicembre 2020
*) DL 158 del 2 dicembre 2020: Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
*) DPCM del 3 dicembre 2020 (Allegato) con le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni del DPCM si applicano dal 4 dicembre 2020 in sostituzione a quelle del DPCM del 3 novembre 2020, e sono efficaci, salvo modifiche, fino al 15 gennaio 2021.
+++ Lunedì 30 novembre 2020
In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona arancione" a partire da domenica 29 novembre.
A QUESTO LINK sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la "zona arancione" (artt. 1 e 2 del DPCM) e le relative FAQ.
+++ Lunedì 9 novembre 2020
FAQ - Le domande frequenti sulle misure adottate dal Governo
+++ Giovedì 5 novembre 2020
*) MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre (Allegati)introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre.
Le principali misure introdotte:
• limitazioni per gli spostamenti in orario notturno, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, che restano consentiti soltanto se motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
• fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
• sospensione di mostre e dei servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
• limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
• adozione della didattica a distanza al 100% per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (c.d. scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia (nidi e scuole materne) continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
• Sospesi corsi di formazione pubblici e privati che possono svolgersi solo con modalità a distanza
• nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
• All’ingresso di tutti gli esercizi commerciali e dei locali pubblici e aperti al pubblico, deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Rimane obbligatorio utilizzare la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro.
Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante. Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
Rimangono sospese le seguenti attività:
• servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle 18.00 alle 5.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
• parchi tematici e di divertimento
• palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
• sport di contatto, tranne eventi e competizioni sportive di interesse nazionale
• sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
• convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
• sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi
• sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.
Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.
*) MISURE VALIDE IN LOMBARDIA
L’Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in ‘zona rossa’
Le misure di seguito elencate saranno valide dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:
• vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all’interno dello stesso (anche all’interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Vietati gli spostamenti da una regione all’altra e da un Comune all’altro. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Qui il modulo per l'autocertificazione.
• sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
• chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
• sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
• sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
• didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
• Tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
• Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
+++ Mercoledì 28 ottobre 2020
Ordinanza Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre, in vigore fino al 13 novembre 2020:
LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI IN ORARIO NOTTURNO
Dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione.
LIMITAZIONI ALLE APERTURE DELLE GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E DEI CENTRI COMMERCIALI NEI FINE SETTIMANA
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. Non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.
MISURE PER PREVENIRE L’AFFOLLAMENTO NEI NEGOZI
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre, con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
- consentita la ristorazione con consegna a domicilio,
- la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita), e comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza.
SLOT MACHINES
Sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines” situati all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
+++ Sabato 24 ottobre 2020
- A integrazione del nuovo DPCM, valido dal 26 ottobre al 24 novembre, in Lombardia restano in vigore, fino al 13 novembre, le seguenti disposizioni:
imitazioni agli spostamenti su tutto il territorio regionale dalle 23 alle 5
limitazioni all'apertura delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nel fine settimana
divieto assoluto di consumazione di bevande alcoliche su suolo pubblico, compresi parchi, giardini e ville
da lunedì 26 ottobre, didattica a distanza per tutte le scuole superiori e gli istituti professionali già in grado di effettuarla. Riorganizzazione e ingressi scaglionati per tutti gli altri istituti. Didattica a distanza raccomandata anche per le Università.
Leggi tutte le disposizioni in vigore in Lombardia e le FAQ
+++ Giovedì 22 ottobre 2020
*) Ordinanza del 21 ottobre 2020 di intesa tra Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire un’ autocertificazione. È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
*) Ordinanza Regione Lombardia n. 623 del 21 ottobre 2020 (che aggiorna ed integra i contenuti dell’ordinanza n. 620 del 16 ottobre). Entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020. In particolare:
CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
• grandi strutture di vendita,
• esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.
Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
• generi alimentari,
• alimenti e prodotti per animali domestici,
• prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
• prodotti per l’igiene della casa,
• piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
SAGRE E FIERE
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
MISURE ANTI-MOVIDA
• Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
• con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
• resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
• sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
• è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
• è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
DIDATTICA A DISTANZA
A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietato, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.
Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre 2020 compreso.
+++ Lunedì 19 ottobre 2020
*) DPCM 18 ottobre 2020 (Allegato A) recante nuove regole per il contenimento del contagio da SARS-CoV 2
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo; in assenza di consumo al tavolo l’orario di chiusura dovrà essere anticipato alle ore 18:00.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto.
- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
- Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
- Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
- L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
- Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
- Fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9:00.
- Potrà essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si creano assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Il dpcm entrerà in vigore il prossimo 19 ottobre.
*) Ordinanza Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020 (Allegato 1 – Allegato 2) in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.
L’Ordinanza prevede in particolare:
MISURE ANTI-MOVIDA
• Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
• è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
• chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
• è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
• è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
+++ Mercoledì 14 ottobre 2020
DPCM del 13 ottobre 2020 (Allegato): introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. È ribadito l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.Viene inoltre "fortemente raccomandato" l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, mentre restano valide le raccomandazioni riguardanti il mantenimento di una distanza interpersonale di almeno un metro e di un'igiene accurata e frequente disinfezione delle mani. Misure valide sino al 13 novembre 2020.
Divieto di feste private al chiuso o all'aperto
Sono vietate le feste private al chiuso o all'aperto. Forte raccomandazione a evitare di ricevere in casa, per feste, cene o altre occasioni, più di sei familiari o amici con i quali non si conviva. Le feste per cerimonie civili e religiose sono consentite con un numero massimo di 30 persone nel rispetto del protocollo vigente.
Bar e ristoranti
Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto. Resta in vigore il divieto di consumare cibo o bevande sul posto o nelle adiacenze dei locali.
Sale da ballo e discoteche
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.
Divieto di gite scolastiche
Torna il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di contatto svolti a livello amatoriale.
Cinema e concerti
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze.
Stadi
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, "con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori" all'aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso.
Sport
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e - a livello sia agonistico che di base - dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Smart working
Si raccomanda l'attuazione di modalità di lavoro agile laddove possibile.
+++ Giovedì 8 ottobre 2020
Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 - Delibera la proroga fino al 31 gennaio 2021,dello stato d’emergenza in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). E' stato inoltre approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il D.L. del 7 ottobre 2020 ha validità fino al 15 ottobre 2020.
+++ Lunedì 21 settembre 2020
Regione Lombardia ha emanato l'ordinanza n. 610 del 19/09/2020 (Allegato) recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con le indicazioni che disciplinano la partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive all’interno degli impianti all'aperto o al chiuso.
+++ Venerdì 11 settembre 2020
*) DPCM 7 settembre 2020, proroga delle misure di contenimento Covid-19 sull’intero territorio nazionale che produce effetto fino al 7 ottobre 2020.
*) Ordinanza Regione Lombardia n. 604 del 10 settembre 2020 (Allegato) integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre. Le disposizioni sono valide fino a giovedì 15 ottobre.
+++ Lunedì 17 agosto 2020
*) Ordinanza Ministero della Salute del 16 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevede:
• la sospensione delle attività da ballo, all'aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico;
• l'obbligo di mascherina anche all'aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.
*) In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 e all’ ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, a partire dal 13 agosto, al rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna (e per tutti coloro che hanno soggiornato in questi Stati nei 14 giorni precedenti) è obbligatorio comunicare (attraverso segnalazione) alla Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento per il territorio il proprio arrivo e avviare le procedure per sottoporsi al tampone naso-faringeo per la ricerca di Sars-CoV-2.
+++ Venerdì 14 agosto 2020
*) Ordinanza Regione Lombardia N. 596 del 13 agosto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in riferimento alla data di avvio delle lezioni fissata al 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.
+++ Giovedì 13 agosto 2020
*) Ordinanza Ministero della Salute 12 agosto 2020: Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
L'ordinanza prevede, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, l’obbligo di presentare un test molecolare o antigenico, con risultato negativo, effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia, oppure l'obbligo di sottoporsi al tampone al momento dell'arrivo (con test rapidi che saranno sperimentalmente adottati nei principali aeroporti) o nelle 48 ore dal rientro in Italia. Tra le misure contenute nell'ordinanza anche il divieto di ingresso e transito dalla Colombia che è stata aggiunta alla lista dei Paesi a rischio.
+++ Lunedì 10 agosto 2020
*) DPCM 7 agosto 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n.19, e del DL 16 maggio 2020 n.33, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”): aggiornate le disposizioni previste da precedenti norme, in conseguenza dell’estensione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Le nuove disposizioni si applicano fino al 7 settembre 2020.
+++ Venerdì 7 agosto 2020
*) Regione Lombardia ha emesso l’ ordinanza n.594 del 06 agosto 2020 (Allegato A - Patto di corresponsabilità) contenente ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l’infanzia
Le disposizioni dell’ordinanza producono effetti limitatamente all’anno scolastico 2020/2021.
+++ Lunedì 3 agosto 2020
*) Regione Lombardia ha pubblicato l'ordinanza n. 590 del 31/7/2020 (Allegato 1) con le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid 19 valide dal 1° agosto al 10 settembre 2020. Permane l'obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile garantire la distanza di sicurezza fra persone che non siano dello stesso gruppo familiare. Resta l'obbligo di rilevare la temperatura sui luoghi di lavoro.
+++ Mercoledì 15 luglio 2020
*) Il Presidente del Consiglio ha firmato il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
*) Ordinanza Regione Lombardia n. 580 del 14 luglio 2020 (Allegato 1): le disposizioni hanno validità da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 31 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.
+++ Lunedì 13 luglio 2020
Con ordinanza di Regione Lombardia n. 579 del 10 luglio 2020 si conferma la ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali a partire da sabato 11 luglio. Lo svolgimento deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni riportate all’interno dell’Allegato 1, che resteranno valide fino a venerdì 31 luglio 2020.
- L’accesso alla sede dell’attività sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
- Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni.
+++ Martedì 30 giugno 2020
Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020 (Allegato 1), che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
Viene confermato l’ obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
RIPARTONO DAL 10 LUGLIO
• Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all'aperto.
• Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.
MISURE DI SICUREZZA ATTENUATE PER
• Centri estivi,
• Piscine condominiali,
• Rifugi alpinistici ed escursionistici
+++ Lunedì 15 giugno 2020
Ordinanza Regione Lombardia n.566 del 12 giugno 2020: le misure contenute nel provvedimento sono valide dal 15 giugno al 30 giugno 2020.
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
+++ Venerdì 12 giugno 2020
Pubblicato il DPCM 11 giugno 2020 con le misure per il contenimento dell'emergenza COVID-19, valido, su tutto il territorio nazionale e che detta nuove disposizioni che si applicheranno da lunedì 15 giugno in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 e che saranno efficaci fino al 14 luglio.
Alcune delle misure previste:
- Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica.
- Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.
- Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.
- Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.
- In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative.
- Dal 12 giugno riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.
+++ Lunedì 1° giugno 2020
Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29 maggio 2020. Le disposizioni riportate nell’Ordinanza sono efficaci dal 1° giugno e hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato, nel territorio della Regione Lombardia. Qui le Linee Guida.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
+++ Martedì 19 maggio 2020
Qui è scaricabile il modello di autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 maggio 2020 tra REGIONI. Può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le voci non più attuali. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
+++ Lunedì 18 maggio 2020
*) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha firmato il DPCM 17 maggio 2020 (Allegati definitivi - Allegato 1 - Allegato 2): Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 (DL Riaperture), recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni del decreto si applicano dal 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
*) Ordinanza Regione Lombardia 547 del 17 maggio 2020 contenente misure specifiche al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella Regione Lombardia. Per fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure per i singoli settori di attività, Regione Lombardia ha pubblicato delle schede tecniche che contengono indirizzi operativi specifici:
ALLEGATO 1 - NUOVO CORONAVIRUS SARS-COV-2 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE;
ALLEGATO 2 - LINEE GUIDA REGIONALI;
OPUSCOLO - SCHEDE TECNICHE PER SETTORI E ATTIVITA'.
Le misure producono i loro effetti dal 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando successive riconsiderazioni delle disposizioni contenute nell'Ordinanza.
+++ Venerdì 8 maggio 2020
Il Presidente Attilio Fontana ha integrato le precedenti disposizioni con l' ordinanza regionale n. 541 del 7 maggio 2020, che consente la riapertura di impianti, centri e siti sportivi dove praticare sport individuali all'aperto. Prevede alcune disposizioni per garantire la sicurezza igienico-sanitaria delle strutture.
+++ Martedì 5 maggio 2020
Con ordinanza comunale n. 80 del 4 maggio 2020 è stata disposta la riapertura dei cimiteri cittadini a partire dal 6 maggio 2020, nel rispetto scrupoloso da parte dei visitatori di tutte le norme previste dal DPCM 26 aprile 2020, nonché dall’Ordinanza Regione Lombardia N. 539 del 3 maggio 2020:
- il divieto di assembramenti all’interno dei cimiteri cittadini
- utilizzo di mascherina.
+++ Lunedì 4 maggio 2020
*) Ordinanza Regione Lombardia 538 del 30 aprile 2020 e il relativo allegato: contiene misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nel settore del trasporto passeggeri, in vigore dal 4 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di successivi provvedimenti.
*) Circolare ai prefetti sulle misure della fase 2: indicazioni sui controlli relativi alle attività produttive, industriali e commerciali, relative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai Prefetti del 2 maggio 2020.
*) Ordinanza Regione Lombardia 539 del 3 maggio 2020: introduce ul