Polizia Urbana: il Consiglio comunale approva il nuovo Regolamento

Pubblicato il 4 maggio 2021 • Polizia Locale , Servizi

Diverse le novità introdotte: dalla  maggiore tutela dei tempi e degli spazi per il diritto al gioco dei bimbi al decoro urbano attraverso obblighi di manutenzione degli edifici privati con le loro pertinenze

Il Consiglio comunale ha approvato lo scorso 30 aprile il nuovo «Regolamento di Polizia Urbana» (che aggiorna e integra il precedente risalente al 2003), un testo che recepisce alcune novità legislative e, al contempo, inserisce ulteriori previsioni emerse dal mutato contesto socio-culturale. Il documento, che entrerà in vigore a metà maggio, si suddivide in 63 articoli, con l’intento di garantire i diritti di ciascuno nel rispetto di tutti. 

Due sono le principali novità previste dal nuovo documento. La prima, per una Desio a misura di bambini, inserisce una nuova tutela rispetto a comportamenti incivili nelle aree verdi a loro dedicate, aumentando inoltre la fascia oraria di garanzia per i loro giochi negli spazi condominiali. La seconda concerne invece i parchi, i giardini pubblici, le aree verdi, le aree destinate agli animali di affezione, nonché le aiuole e i viali alberati, in cui sarà vietato lasciare defecare animali nel raggio di 20 m dalle attrezzature destinate al gioco dei bambini, e fumare nelle aree verdi a meno di 30 metri dalle zone dedicate allo svago dei bambini a tutela della salute degli stessi.

“Il nuovo regolamento indica le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza sul territorio, favorendo una permanente vicinanza tra il Comune e i cittadini – spiega il Vicesindaco e Assessore alla Polizia Locale Jennifer Moro. Da oggi Desio potrà contare su un testo adeguato alle nuove esigenze della Comunità, più moderno e agevole”.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ 

Art.16 - Fruizione dei giardini pubblici e delle aree attrezzate. Nei parchi, nei giardini pubblici, nelle aree verdi, nelle aree destinate agli animali di affezione nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato lasciare defecare animali nel raggio di 20 m dalle attrezzature destinate al gioco dei bambini (punto 7) e fumare nelle aree verdi a meno di 30 metri dalle zone dedicate allo svago dei bambini a tutela della salute degli stessi (punto 8). 

Art. 43 - Attività ludico-ricreative dell’infanzia. Nei cortili, nei giardini e nelle aree scoperte delle abitazioni private, tali attività devono essere favorite e consentite almeno nelle fasce orarie 09:00-13:00 e 16:00-19:00, anche mediante utilizzo di giochi quali, a titolo di esempio, pallone, bicicletta e triciclo, pattini o sketeboard.

Per l'applicazione di questo articolo è stata introdotta la norma transitoria (art. 62), per cui saranno avvisati tutti gli amministratori di condominio, i quali dovranno adeguare i propri regolamenti condominiali a quanto disposto dallo stesso articolo entro dodici mesi dalla cessazione dell’emergenza sanitaria (dichiarata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successive proroghe e modificazioni).

Art. 29 - Manutenzione degli edifici e loro pertinenze. Ogni proprietario è tenuto a provvedere alla manutenzione, cura e pulizia delle mura esterne, degli ingressi, degli androni, delle recinzioni, dei serramenti, dei negozi ed ogni altra cosa sottoposta alla pubblica vista. In particolare, i proprietari di giardini e terreni devono mantenere la cura degli stessi, evitando il proliferare di erbe infestanti e l’accumulo di rifiuti.

ALTRI CONTENUTI

Aree sgambamento cani (art. 17). Disciplina i comportamenti da adottare presso le aree comunali adibite allo sgambamento dei cani, tra cui, nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere utilizzati museruola e/o guinzaglio.

Pulizia dei centri abitati (art. 19). I luoghi pubblici, aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio devono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale che risulti pregiudizievole per l’igiene ed il decoro.

Pulizia delle aree pubbliche, o soggette a pubblico passaggio (art. 22). Le aree antistanti i portici, i cortili e le scale e le scale degli edifici, devono a cura del proprietario e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.

Sgombero della neve da tetti e luoghi privati (art. 25). In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere depositata nei luoghi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati in modo da non recare molestia ai passanti.

In caso di nevicate, è richiesta la collaborazione per provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza. Neve o ghiaccio sui marciapiedi (art. 26). Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili nonché i titolari di esercizi commerciali, artigianali e Pubblici Esercizi, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m 2 antistante l’immobile […].

Sanzioni (art. 58). In caso di violazione del Regolamenti o di relative ordinanze, è prevista l'applicazione delle sanzioni compresa tra un minimo di 25 e un massimo di 450 euro.