Accesso civico e accesso documentale
§ Accesso civico semplice
La nozione di "accesso civico semplice” definisce il diritto garantito a chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate nel sito web istituzionale dell’Ente. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte del decreto: è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio per i procedimenti disciplinari.
L’accesso civico si differenzia dal diritto di accesso configurato dalla Legge 241 del 1990. Se ne differenzia per:
- oggetto: l’accesso civico semplice si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria (obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n.33 nella seconda parte);
- modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di un interesse qualificato, e al pagamento (eventuale) dei diritti di ricerca e riproduzione, il diritto di accesso civico semplice non è sottoposto a necessità di motivazione, ed è sempre gratuito.
§ Accesso civico generalizzato
Il diritto all'accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013) riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.
Il procedimento
La richiesta di accesso civico è gratuita . Non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
In particolare, a seguito di richiesta di accesso civico semplice, l’amministrazione provvede, entro trenta giorni a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
La richiesta di accesso civico semplice comporta, da parte del Responsabile della trasparenza : l’obbligo di segnalazione della struttura interna competente per le sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli adempimenti al vertice politico dell’amministrazione e all’OIV (Organo Interno di Valutazione) ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità.
Come presentare l’istanza
Vai alla procedura online sullo sportello digitale del cittadino SpazioCOMUNE
Se non si dispone di identità digitale (Spid/CIE/CNS/Eidas) è possibile, compilare il modulo ed inviarlo via posta elettronica, indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”, ad una delle seguenti caselle di posta elettronica, allegando fotocopia di un documento d’identità valido:
- MAIL: protocollo@comune.desio.mb.it
- PEC: protocollo.comune.desio@legalmail.it
In alternativa è possibile presentare l’istanza di persona allo sportello polifunzionale - URP SpazioCOMUNE .
Per ulteriori dettagli, vai al REGOLAMENTO SULL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO
§ Accesso documentale (Legge 241/1990)
Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia dei documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione, in qualunque forma essi siano realizzati (cartacea, fotocinematografica, elettromagnetica, ecc.). La forma della copia ottenibile dipende dalla trasferibilità dell'originale archiviato presso gli enti.
La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.
Se l'accesso agli atti rende necessaria una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale, e in questo caso è possibile chiedere verbalmente l'accesso presso l'ufficio competente che esaminerà la richiesta immediatamente e senza formalità (Decreto del Presidente della Repubblica 12/04/2006, n. 184, art. 5).
Il procedimento può essere differito, ad esempio quando i documenti chiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.
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